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Sez. 5, Sentenza n. 6198 del 15/05/2000 (Rv. 536504 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI | Contribuenti minimi - Passaggio dal regime agevolato a quello ordinario - Fattispecie relativa ad epoca antecedente la entrata in vigore del D.P.R. n. 442 del 1997 - Prescritta dichiarazione di opzione - Desumibilità della stessa da comportamenti concludenti - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536504-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI

In tema di I.V.A., il passaggio dal regime agevolato, previsto per i contribuenti minimi dall'art. 31 del d.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 633, al regime ordinario presuppone, in relazione a fattispecie precedenti la entrata in vigore del d.P.R. n. 442 del 1997, che venga effettuata la prescritta dichiarazione di opzione, senza che la stessa possa essere sostituita da una manifestazione tacita di volontà, non consentendo, in genere, in mancanza di diverse prescrizioni di legge, l'esigenza di certezza del rapporto tributario di attribuire rilevanza, in luogo delle dichiarazioni previste, a comportamenti meramente concludenti, con conseguenti problemi interpretativi circa l'effettiva volontà dell'amministrazione. Nè tali conclusioni si pongono in contrasto con il dettato normativo dell'art. 1, primo comma, del citato d.P.R. n. 442 del 1997, che prevede che " l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta...si desumono da comportamenti concludenti del contribuente...", in quanto il rilievo che tale disposizione ha effetto solo dalla entrata in vigore di detto decreto(art. 5) conferma la irrilevanza, per il periodo precedente, di manifestazioni implicite di volontà.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 31, DPR 30/11/1977 num. 888 art. 1, DPR 30/11/1977 num. 888 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)