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Sez. 1, Sentenza n. 6429 del 16/07/1996 (Rv. 498584 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI | Esercente attività di spettacolo - Omessa dichiarazione di opzione per l'applicazione dell'imposta nel modo normale - Rimborso dell'I.V.A. a credito - Esclusione - Presentazione di domanda integrativa di condono - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498584-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI

In tema di I.V.A., il contribuente, esercente attività di spettacolo, che non abbia effettuato la dichiarazione di opzione per l'applicazione dell'imposta nel modo normale di cui all'art. 74 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 - opzione che non può essere desunta da comportamenti concludenti -, non ha diritto al rimborso dell'I.V.A. a credito, ancorché abbia presentato domanda integrativa di condono ai sensi dell'art. 28 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982 n. 516, atteso che è del tutto estranea alla ratio di tale disciplina la (pretesa) consolidazione di crediti di imposta dichiarati dal contribuente, ma non sottoposti al vaglio dell'amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 28 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)