Sez. 3, Sentenza n. 3863 del 14/11/1997 Cc. (dep. 10/01/1998) Rv. 209659 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - DIFENSORE DELL'IMPUTATO | Imputato contumace - Legittimazione - Mandato specifico successivo all'impugnazione - Esclusione - Anteriorità del mandato - Necessità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - DIFENSORE DELL'IMPUTATO
In caso di impugnazioni di sentenze contumaciali da parte del difensore, questi deve essere munito di specifico mandato rilasciato dall'interessato con la nomina, o anche successivamente, ma comunque entro il termine utile per proporre la detta dichiarazione. In mancanza il difensore è carente di legittimazione a proporre l'impugnazione; tale difetto non può essere superato da una successiva ratifica, in quanto questo inficia l'atto nella sua integrità, tanto da renderlo giuridicamente inesistente
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)