Sez. 3, Sentenza n. 3807 del 14/02/1997 Ud. (dep. 24/04/1997) Rv. 208100 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PROCURATORE SPECIALE DELL'IMPUTATO | Sentenza contumaciale - Mandato generico a difendere o a impugnare - Sufficienza - Esclusione - Espresso riferimento alla ipotesi di impugnazione della sentenza contumaciale - Necessità - Ragioni.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PROCURATORE SPECIALE DELL'IMPUTATO
La limitazione all'autonomo potere di impugnazione spettante al difensore nel caso in cui l'imputato sia contumace ha lo scopo di garantire - attraverso lo specifico mandato - che questi abbia valutato il suo interesse a non impugnare personalmente, rimettendosi al riguardo alla valutazione del difensore. Ma perché questa garanzia sia assicurata è necessario che il mandato non sia generico mandato a difendere o anche a impugnare, ma contempli espressamente la ipotesi di impugnazione di sentenza: in ciò sta appunto la "specificità" contenutistica del mandato richiesta a pena di inammissibilità dal terzo comma dell'art. 571 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)