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Sez. 3 - , Sentenza n. 36067 del 23/11/2021 (Rv. 663295 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE | Ordinanza dichiarativa di inammissibilità del gravame ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. – Risoluzione della questione di rito insorta in appello in merito alla nomina di CTU - Natura del provvedimento - Contenuto sostanziale di sentenza - Conseguenze - Ricorribilità per cassazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2021-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663295-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE

L'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., che dirima la controversia insorta in ordine a questione di rito (quale quella della sussistenza dei presupposti di legge per la nomina di consulente tecnico ai sensi degli artt. 599 e 600 c. nav.), è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., in quanto, per la sua funzione di decisione dotata di efficacia sostitutiva di quella di primo grado, risulta emessa al di fuori del

presupposto di legge, occorrendo che detto provvedimento sia adottato prima di procedere alla trattazione della causa.

Cod. Navig. art. 599, Cod. Navig. art. 600 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Costituzione art. 111 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)