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Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016 (Rv. 638368 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. - Ammissibilità - Limiti e condizioni.
Stato
decisa il 2016-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638368-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

L'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l'inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348 bis, comma 2, e 348 ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)