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Sez. 2 - , Sentenza n. 25740 del 01/07/2021 Cc. (dep. 06/07/2021) Rv. 281466 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Misura cautelare personale nei confronti di latitante - Esigenze cautelari - Perdurante attualità - Periodo di volontaria sottrazione all’esecuzione della misura rispetto al "tempus commissi delicti"- Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281466-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari in relazione al "tempus commissi delicti", non deve ricomprendersi il periodo in cui l'indagato si è volontariamente sottratto all'esecuzione della misura, intendendosi in tal modo cristallizzata "per facta concludentia" la sussistenza del predetto requisito al momento dell'insorgenza dello stato di latitanza. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, sarebbe rimesso alla scelta dell'indagato determinare uno iato temporale tra la valutazione di attualità dei "pericula in libertate" compiuta dal giudice e il momento in cui la misura stessa trova esecuzione in ragione della latitanza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 295, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)