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Sez. 2, Sentenza n. 7045 del 12/11/2013 Cc. (dep. 13/02/2014) Rv. 258786 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di reiterazione - Fatti criminosi in fase di accertamento in altri procedimenti penali - Valutazione - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258786-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di esigenze cautelari, tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., possono essere presi in considerazione, oltre che i precedenti risultanti dal certificato penale, anche i procedimenti pendenti a carico dell'indagato, essendo gli stessi idonei a determinare un apprezzamento sulla sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ove riguardino ipotesi delittuose identiche o similari. (Fattispecie nella quale la Corte annullava il provvedimento cautelare che non aveva considerato tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione del pericolo di reiterazione del reato un'ordinanza cautelare emessa in altro procedimento per episodi delittuosi analoghi, nonché lo stato di latitanza dell'imputato in un terzo procedimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)