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Sez. L, Sentenza n. 2821 del 09/06/1989 (Rv. 463068 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - CONTROVERSIE PREVIDENZIALI RELATIVE AL PERSONALE DELL'ENTE FERROVIE DELLO STATO - DISPOSIZIONI EX ART. 23 DELLA LEGGE N. 210 DEL 1985 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1989-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463068-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - CONTROVERSIE PREVIDENZIALI RELATIVE AL PERSONALE DELL'ENTE FERROVIE DELLO STATO - DISPOSIZIONI EX ART. 23 DELLA LEGGE N. 210 DEL 1985 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE - CRITERI.*

La disposizione dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985 n. 210 (istituzione dell'ente ferrovie dello stato), che devolve le controversie di lavoro del personale dell'ente predetto alla Competenza del pretore del luogo ove ha Sede l'ufficio della Avvocatura dello stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, non è applicabile alle controversie previdenziali relative allo stesso personale (come, nella specie, quella instaurata per il conseguimento della rendita per inabilità da infortunio sul lavoro), per le quali pertanto la Competenza territoriale va determinata secondo la disciplina ordinaria. (V 2578/88, mass n 458313; (V 7819/87, mass n 455638).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)