Sez. U, Sentenza n. 2578 del 25/03/1988 (Rv. 458313 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTE FERROVIE DELLO STATO - RAPPORTI DI LAVORO DEL PERSONALE - NATURA PRIVATISTICA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - CONTROVERSIE PENDENTI - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 210 DEL 1985 - APPLICABILITÀ IMMEDIATA DI QUEST'ULTIMA - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTE FERROVIE DELLO STATO - RAPPORTI DI LAVORO DEL PERSONALE - NATURA PRIVATISTICA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - CONTROVERSIE PENDENTI - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 210 DEL 1985 - APPLICABILITÀ IMMEDIATA DI QUEST'ULTIMA - CONDIZIONI.*
La legge 17 maggio 1985 n. 210, sopprimendo l'azienda autonoma delle ferrovie dello stato ed istituendo l'ente ferrovie dello stato in qualità di successore, ha privatizzato ed espressamente devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario (artt. 21 e 23) i rapporti di lavoro del personale delle ferrovie, i quali in precedenza avevano natura pubblicistica, ivi inclusi quelli degli assuntori dei servizi di custodia e vigilanza dei passaggi a livello (ove presentino, alla stregua delle clausole dei relativi capitolati, connotati di lavoro subordinato e non autonomo). Pertanto, nelle controversie inerenti a tali rapporti, se i rapporti stessi siano in atto o comunque non ancora definiti alla data di entrata in vigore della citata legge, la sopravvenienza di questa, di immediata applicabilità, impone l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. (V 3945/87, mass n 452792; (V 4737/77, mass n 388346).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 14/02/1949 num. 40, Legge 30/12/1959 num. 1236, Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)