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Sez. 5 - , Ordinanza n. 3243 del 10/02/2021 (Rv. 660647 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Plusvalenze - Aree soggette a vincolo assoluto di inedificabilità - Cessione onerosa - Automatica applicabilità dell'art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986 - Esclusione - Limiti - Accertamento in concreto della utilità per il cedente - Necessità - Indice costituito dal valore del corrispettivo pattuito rispetto ai valori della zona - Sussistenza.
Stato
decisa il 2021-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660647-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE

In tema di Irpef, il principio secondo cui costituisce plusvalenza tassabile, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), d.lgs n. 917 del 1986, quella realizzata dalla cessione di un terreno che, alla stregua dello strumento urbanistico adottato o in via di adozione, sia, a qualunque titolo e scopo, edificabile, non opera automaticamente in presenza di vincoli assoluti di inedificabilità apposti da Autorità sovraordinate a quelle preposte alla formazione degli strumenti urbanistici e idonei a neutralizzare ogni utilizzazione edificatoria del terreno (es. ambientali, paesistici, idrogeologici), dovendosi accertare se tale limite operi con compensazioni, ossia con lo scambio e la maggiorazione di indici di fabbricabilità in favore di terreni limitrofi, da cui il cedente tragga un'utilità, ed essendo indicativa al riguardo l'entità del corrispettivo della cessione rispetto alla media dei prezzi praticati nella zona.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)