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Sez. 5 - , Ordinanza n. 29183 del 06/12/2017 (Rv. 646519 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTE SUL PATRIMONIO (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | - Plusvalenze tassabili ex art. 81 (ora 67) del d.lgs. n. 917 del 1989 per vendita di terreno edificabile - Ambito di applicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646519-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTE SUL PATRIMONIO (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE

In tema di Irpef, l'art. 81 (ora 67) del d.lgs n. 917 del 1986 assoggetta a tassazione la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di terreno sul quale lo strumento urbanistico vigente consenta, a qualunque titolo e per qualunque scopo, di edificare, senza che, pertanto, a nulla rilevi cosa e a quale fine si costruisca, rientrando peraltro nella piena discrezionalità del legislatore non tassare la plusvalenza solo quando la stessa ha ad oggetto terreni agricoli e non suscettibili in alcun modo di utilizzazione edificatoria. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso contro sentenza che aveva ritenuto tassabile la plusvalenza nonostante la sussistenza di un temporaneo vincolo di inedificabilità, posto dall'art. 12 della l.r. Sardegna n. 45 del 1989).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST., Legge Reg. Sardegna 11/12/1989 num. 45 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)