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Sez. 3 - , Ordinanza n. 21240 del 02/10/2020 (Rv. 659030 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione umanitaria - Livello di integrazione raggiunto in Italia - Valutazione - Criteri.
Stato
decisa il 2020-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659030-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione umanitaria, il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile, in ipotesi, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana o di partecipazione ad attività di volontariato nonché di contratti di lavoro anche a tempo determinato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)