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Sez. 5 - , Sentenza n. 27615 del 11/02/2019 Ud. (dep. 20/06/2019) Rv. 276642 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante prevista dall’art. 612-bis, comma secondo, cod. pen. - Natura oggettiva - Rilevanza del movente della condotta - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276642-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE

L'aggravante prevista dall'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., ha natura oggettiva, fondandosi sulla constatazione della sussistenza di un legame affettivo preesistente o attuale tra l'autore del reato e la vittima, e corrisponde alla "ratio" di punire più severamente l'aggressione proveniente dalla persona in cui la vittima ripone aspettative di tutela e protezione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto irrilevante il movente della condotta, consistente, nel caso di specie, nella volontà del ricorrente di ottenere la restituzione dell'immobile da lui acquistato, con intestazione alla vittima e da questa abitato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 bis com. 2, Cod. Pen. art. 70

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)