Sez. 3, Sentenza n. 6568 del 19/12/1980 (Rv. 410361 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE - OPPONIBILITA - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - ONERE PROBATORIO DEL CONVENUTO - OGGETTO - DIMOSTRAZIONE DA PARTE DELL'ATTORE DELL'INTERRUZIONE TEMPESTIVA DEL CORSO DELLA PRESCRIZIONE - ONERE PROBATORIO DEL CONVENUTO MEDESIMO - OGGETTO - CONTROVERSIA CIRCA LA DATA DI COSTITUZIONE DEL DIRITTO - ONERE PROBATORIO RELATIVO - SPETTANZA AL CONVENUTO.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE - OPPONIBILITA - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - ONERE PROBATORIO DEL CONVENUTO - OGGETTO - DIMOSTRAZIONE DA PARTE DELL'ATTORE DELL'INTERRUZIONE TEMPESTIVA DEL CORSO DELLA PRESCRIZIONE - ONERE PROBATORIO DEL CONVENUTO MEDESIMO - OGGETTO - CONTROVERSIA CIRCA LA DATA DI COSTITUZIONE DEL DIRITTO - ONERE PROBATORIO RELATIVO - SPETTANZA AL CONVENUTO.*
Il convenuto, quando eccepisce la prescrizione del diritto azionato nei suoi confronti, assolve al suo Onere probatorio deducendo il solo continuo decorso del tempo anteriormente all'atto di citazione, giacche in tale evento naturale e implicita la presunzione che la pretesa - con riferimento all'epoca remota della sua Costituzione - si sia prescritta. Quando, tuttavia, l'attore controdeduca e dimostri di avere interrotto tempestivamente il corso della prescrizione, torna a gravare sul convenuto l'Onere della prova della tardivita dell'atto di Costituzione in mora; ed allora, ove sorga disputa circa la data in cui il preteso diritto sia NATO, spetta allo stesso convenuto l'Onere della relativa prova, siccome quella circostanza e uno degli elementi integrativi dell'eccezione di prescrizione da lui sollevata.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)