Sez. 3, Sentenza n. 5107 del 15/09/1981 (Rv. 415896 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - PROVA DELL'AVVENUTA INTERRUZIONE - ONERE DELLA CONTROPARTE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - PROVA DELL'AVVENUTA INTERRUZIONE - ONERE DELLA CONTROPARTE.*
La parte nei cui confronti è stata eccepita la prescrizione ha l'Onere, al fine di paralizzare tale eccezione, di provare l'avvenuta interruzione della prescrizione stessa. (nella specie, alla stregua del principio suesposto, è stata giudicata erronea la sentenza che aveva ritenuto spettare al debitore la dimostrazione di non aver ricevuto le lettere, interruttive della prescrizione che il creditore sosteneva di avergli inviato). (V. 6568/80, mass. N. 410361; (V. 800/80, mass. N. 404242).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)