diritto.io

Sez. 2, Ordinanza n. 11568 del 02/05/2025 (Rv. 675281-01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO | Coscienza e volontà della condotta - Accertamento - Sufficienza - Colpa
Stato
decisa il 2025-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675281-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO

o dolo - Accertamento - Necessità - Esclusione - Fondamento - Prova contraria - Onere dell'autore dell'illecito.

Il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa. (Fattispecie inerente a violazioni in materia bancaria).

Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)