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Sez. 6, Sentenza n. 1449 del 14/02/1989 Ud. (dep. 01/02/1990) Rv. 183176 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - ASSUNZIONE - INTERCETTAZIONE TELEFONICA - NON ANCORA AVVENUTA TRADUZIONE IN VERBALE - FONTE DI PROVA - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183176-01

PROVA PENALE - IN GENERE - ASSUNZIONE - INTERCETTAZIONE TELEFONICA - NON ANCORA AVVENUTA TRADUZIONE IN VERBALE - FONTE DI PROVA - CONFIGURABILITÀ.*

Le intercettazioni telefoniche costituiscono legittima fonte di prova anche prima che il magistrato ne disponga la traduzione in verbale, poiché tale traduzione non è ricompresa nelle modalità esecutive dell'intercettazione, e pertanto la sua Mancanza non è causa di nullità. (Conf mass n 170999; (Conf mass n 162737; (Conf mass n 157545, e ivi cit.).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 226 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)