Sez. 6, Sentenza n. 1449 del 14/02/1989 Ud. (dep. 01/02/1990) Rv. 183176 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - ASSUNZIONE - INTERCETTAZIONE TELEFONICA - NON ANCORA AVVENUTA TRADUZIONE IN VERBALE - FONTE DI PROVA - CONFIGURABILITÀ.*
PROVA PENALE - IN GENERE - ASSUNZIONE - INTERCETTAZIONE TELEFONICA - NON ANCORA AVVENUTA TRADUZIONE IN VERBALE - FONTE DI PROVA - CONFIGURABILITÀ.*
Le intercettazioni telefoniche costituiscono legittima fonte di prova anche prima che il magistrato ne disponga la traduzione in verbale, poiché tale traduzione non è ricompresa nelle modalità esecutive dell'intercettazione, e pertanto la sua Mancanza non è causa di nullità. (Conf mass n 170999; (Conf mass n 162737; (Conf mass n 157545, e ivi cit.).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 226 quater CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)