Sez. 3, Sentenza n. 245 del 13/01/1983 (Rv. 425058 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - NOZIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - NOZIONE.*
L'Invalidità permanente consiste nella definitiva inettitudine, in conseguenza di reliquati non transitori e non suscettibili di eliminazione nel tempo, a conseguire (od a conseguire senza ulteriori spese o negativa incidenza di carattere economico) lo stesso reddito che sarebbe stato possibile realizzare ed utilizzare se l'evento dannoso non si fosse verificato e, pertanto, non sussiste danno patrimoniale da Invalidità permanente e non compete alcun risarcimento a questo titolo se lo stato soggettivo di sofferenza del danneggiato abbia avuto durata temporanea, non abbia inciso sulla sua capacità di lavoro e di guadagno e non sia, comunque, foriero di conseguenze economiche future.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2057
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)