Sez. U, Sentenza n. 5468 del 06/03/2009 (Rv. 607059 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Giudicato interno - Violazione - Contrasto con le regole sulla giurisdizione - Esclusione - Possibilità di rilievo d'ufficio - Esclusione - Possibilità di impugnativa "ex" art. 362 cod. proc. civ. - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO
La violazione del giudicato interno sulla giurisdizione non ridonda in una violazione delle regole sulla giurisdizione. Ne consegue che, nei confronti della pronuncia del Consiglio di Stato che abbia dichiarato il difetto di giurisdizione in assenza di impugnazione sul punto, il vizio di violazione del giudicato interno non può nè essere rilevato d'ufficio dalla Corte di Cassazione, nè censurato dalle parti, ex art. 362, primo comma, cod. proc. civ., norma quest'ultima che consente il ricorso per cassazione contro le sentenze dei giudici speciali solo "per motivi attinenti la giurisdizione".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)