Sez. 5, Sentenza n. 2819 del 07/02/2008 (Rv. 601780 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | Accertamento d'ufficio - Agenti accertatori - Qualifica di pubblici ufficiali - Sussistenza - Verbali di accertamento - Fede privilegiata - Limiti.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
In materia di tassa per l'occupazione di suolo pubblico (TOSAP), posto che l'art. 51 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 consente all'ente territoriale titolare del relativo potere impositivo di provvedere all'accertamento d'ufficio (sia direttamente che mediante affidamento del servizio ad apposita azienda speciale), nei casi di omessa dichiarazione della denuncia di occupazione, agli agenti accertatori deve riconoscersi la qualifica di pubblici ufficiali. Conseguentemente i verbali di accertamento dell'infrazione dai medesimi redatti fanno prova fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati come avvenuti in loro presenza e/o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da loro compiuti, nonché con riferimento alla provenienza dei documenti dagli stessi agenti ed alle dichiarazioni delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 50, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)