diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 9919 del 28/04/2006 (Rv. 588955 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Verbale redatto dal pubblico ufficiale - Valore di piena prova - Limiti - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588955-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonchè quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale di tali dichiarazioni o alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante. In riferimento a tali ultimi contenuti il documento non è tuttavia privo di efficacia probatoria, dovendo il giudice di merito prenderli comunque in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarli nel complesso delle risultanze processuali.(Nella specie, la S.C.. ha confermato la sentenza di merito nella quale il giudice aveva fondato il suo convincimento sul rilievo dei verbalizzanti secondo cui, avendo il conducente di un veicolo cui era stato contestato l'eccesso di velocità affermato che doveva recarsi urgentemente in ospedale per il malore che aveva colpito la passeggera, questa in realtà non manifestava alcun sintomo di malessere, nè aveva in alcun modo esplicitato uno stato di indisposizione col suo comportamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)