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Sez. L, Sentenza n. 16095 del 26/06/2013 (Rv. 627041 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Clausole collettive prevedenti comportamenti sanzionabili con il licenziamento - Valutazione in concreto della gravità oggettiva e soggettiva del fatto addebitato al lavoratore - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627041-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

In materia di licenziamento per ragioni disciplinari, anche se la disciplina collettiva preveda un determinato comportamento come giusta causa o giustificato motivo soggettivo di recesso, il giudice investito dell'impugnativa della legittimità del licenziamento deve comunque verificare l'effettiva gravità della condotta addebitata al lavoratore. (Nella specie, il lavoratore, addetto alla vigilanza, in violazione dell'art. 140 del c.c.n.l. per la vigilanza privata, istituti, consorzi e cooperative del 2 maggio 2006 che prevede l'abbandono del posto di lavoro quale giusta causa di licenziamento, si era allontanato dal lavoro mezz'ora prima della fine del turno, contestualmente, peraltro, all'arrivo, con mezz'ora di anticipo, del collega del turno successivo; la corte territoriale, pertanto, ha ritenuto - con motivazione ritenuta adeguata dalla S.C. - sproporzionata la sanzione espulsiva irrogata, non essendo mai rimasto il luogo privo di vigilanza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Contr. Coll. 02/05/2006 art. 140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)