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Sez. L, Sentenza n. 3026 del 11/02/2014 (Rv. 630610 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Pluralità di fatti contestati - Decisione confermativa della sanzione escludente taluna delle condotte - Interesse del datore ad impugnare la sentenza - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630610-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

In materia disciplinare, il datore di lavoro non ha interesse ad impugnare la parte della sentenza che abbia confermato la sanzione disciplinare irrogata al dipendente ove la decisione, pur avendo escluso la verificazione di alcuni dei fatti addebitati, abbia ritenuto gli altri fatti addebitati in sé sufficienti a dar conto della sanzione irrogata, in quanto parte totalmente vittoriosa. (Nella specie, al lavoratore era stata irrogata sanzione disciplinare in ragione di cinque diverse assenze ingiustificate dal lavoro; la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso del datore di lavoro relativo al capo della sentenza d'appello, che aveva ritenuto legittima la sanzione, pur in difetto di prova di quattro delle assenze addebitate, valutando l'assenza ingiustificata di un giorno comunque sufficiente a sorreggere la sanzione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)