Sez. L, Sentenza n. 2992 del 13/05/1982 (Rv. 420906 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - RIASSUNZIONE - DOPO UN ANNO - RICORSO - NOTIFICAZIONE A CIASCUNA DEGLI EREDI SINGOLARMENTE QUALI LITISCONSORTI NECESSARI - NECESSITÀ - INDIVIDUAZIONE PERSONALE DEI SINGOLI EREDI - CRITERI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - RIASSUNZIONE - DOPO UN ANNO - RICORSO - NOTIFICAZIONE A CIASCUNA DEGLI EREDI SINGOLARMENTE QUALI LITISCONSORTI NECESSARI - NECESSITÀ - INDIVIDUAZIONE PERSONALE DEI SINGOLI EREDI - CRITERI.*
Decorso l'anno dalla morte della parte, il ricorso in riassunzione del processo interrotto per tale evento deve essere notificato non già collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto, bensì a ciascuno di essi singolarmente, nella sua veste di litisconsorte necessario, ma l'individuazione personale dei singoli eredi - anche ai fini del controllo dell'integrità del contraddittorio - non deve necessariamente risultare dal contenuto dell'atto suddetto, ben potendo risultare anche dalle notificazioni che ne sono state eseguite. (V 3282/78, mass n 392709; (V 3503/77, mass n 387084).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)