Sez. 1, Sentenza n. 3282 del 03/07/1978 (Rv. 392709 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - PROCESSO INTERROTTO PER MORTE DELLA PARTE - RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE PRETERMESSA NEI CONFRONTI DI ALCUNO DEGLI EREDI - NULLITA DEL PROCEDIMENTO E DELLA SENTENZA - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE - NECESSITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - PROCESSO INTERROTTO PER MORTE DELLA PARTE - RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE PRETERMESSA NEI CONFRONTI DI ALCUNO DEGLI EREDI - NULLITA DEL PROCEDIMENTO E DELLA SENTENZA - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE - NECESSITA.*
La notificazione dell'atto di riassunzione del processo interrotto per morte della parte, ove non sia effettuata collettivamente ed impersonalmente agli eredi presso l'ultimo domicilio del defunto (art 303 secondo comma cod proc civ), va fatta singolarmente a tutti coloro che risultino eredi (nella specie, in base alle dichiarazioni rese in udienza dal procuratore del defunto), nella veste di litisconsorti necessari. Qualora la notificazione medesima venga pretermessa nei confronti di alcuno di detti eredi, ed il giudice non abbia ordinato, anche d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio (art 102 secondo comma cod proc civ), si verifica nullita del procedimento e della relativa sentenza, la quale, rilevata in Sede d'impugnazione, impone la rimessione della causa a quel giudice, affinche provveda ad assegnare un termine per la regolarizzazione del contraddittorio. (V 3503/77, mass n 387084).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)