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Sez. 3, Sentenza n. 16733 del 29/07/2011 (Rv. 619496 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE | Accollo liberatorio - Vicende del relativo negozio - Rilevanza - Risoluzione del contratto - Effetti restitutori della risoluzione - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619496-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE

In caso di accollo liberatorio, la successione nel lato passivo del rapporto obbligatorio, non può non essere influenzata dalle vicende del relativo negozio, con la conseguenza che non solo l'invalidità, quale testualmente disciplinata dall'art. 1276 cod. civ., ma anche la risoluzione di esso fa rivivere il rapporto originario, posto dall'accollo in stato di quiescenza. Pertanto, risolto tra debitore ed accollante il contratto di cui l'accollo costituisca pattuizione accessoria, nei rapporti trai predetti, per gli effetti restitutori di cui all'art. 1458 cod. civ., si rende applicabile l'art. 1276 cod. civ., con la conseguenza che, anche in ipotesi di accollo liberatorio, in tanto l'accollante è legittimato a chiedere al debitore originario la restituzione delle somme oggetto dell'accollo in quanto le abbia effettivamente versate al creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273, Cod. Civ. art. 1276, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)