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Sez. L, Sentenza n. 4604 del 11/04/2000 (Rv. 535579 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE | Accollo liberatorio, cumulativo e semplice (o interno) - Nozioni.
Stato
decisa il 2000-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535579-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE

L'accollo, generalmente inquadrato nello schema del contratto a favore di terzo (cioè del creditore), si distingue in liberatorio e cumulativo, a seconda che il creditore, manifestando la volontà di volerne approfittare, dichiari di liberare o meno il debitore originario; quando, invece, manca l'adesione del creditore si parla di accollo semplice (o interno), caratterizzato dal fatto che il rapporto si esaurisce fra accollante e accollato senza produrre alcun effetto giuridico nei confronti del terzo creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)