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Sez. 2, Sentenza n. 4611 del 14/07/1988 (Rv. 459504 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - EFFICACIA - RICONOSCIMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE - MANCANZA - PROVA DELLA VERITÀ DELLE DICHIARAZIONI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459504-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - EFFICACIA - RICONOSCIMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE - MANCANZA - PROVA DELLA VERITÀ DELLE DICHIARAZIONI - ESCLUSIONE.*

L'efficacia di prova legale della scrittura privata della quale non sia stata disconosciuta la sottoscrizione è limitata alla provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, al collegamento formale, cioè, fra documento e sottoscrizione, non estendendosi alla verità intrinseca di dette dichiarazioni, che possono essere contestate con tutti i mezzi di prova consentiti. Il giudice, pertanto, può liberamente apprezzare il contenuto del documento in concorso con gli altri elementi probatori acquisiti al processo ed anche se del caso disattenderlo nell'Esercizio del suo potere discrezionale di valutazione delle prove. (Conf 1224/80, mass n 404726).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)