Sez. 2, Sentenza n. 1217 del 07/05/1973 (Rv. 363772 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - CRITERIO DI INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - CRITERIO DI INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'interpretazione della domanda giudiziale, da effettuarsi con riguardo all'effettivo contenuto dell'atto, in relazione alle deduzioni e tesi svolte dalle parti, e compito esclusivo del giudice di merito, il cui apprezzamento e incensurabile in Sede di legittimita se correttamente motivato ed esente da vizi logici. (Conf 3265/72, mass n 361077).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)