Sez. 4, Sentenza n. 34451 del 04/04/2003 Ud. (dep. 14/08/2003) Rv. 225618 - 01
PUBBLICO MINISTERO (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Tribunale in composizione monocratica - Funzioni di P.M. svolte in udienza da ufficiale di P.G. fuori dai casi previsti dall'art. 72 ord. giudiziario - Conseguenze.
PUBBLICO MINISTERO (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
L'utilizzazione, ai sensi dell'art. 72 Ord. giudiziario, di ufficiale di Polizia Giudiziaria con funzioni di P.M. in dibattimento, resa necessaria da esigenze di funzionalità dell'Ufficio, non comporta alcuna invalidità esterna né incide sulla capacità processuale della pubblica accusa, anche allorché l'utilizzazione medesima avvenga fuori dai casi di cui all'art. 550 cod. proc. pen. (nella specie, omicidio colposo).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 72 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 550, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)