Sez. 5, Sentenza n. 18571 del 08/01/2016 Cc. (dep. 04/05/2016) Rv. 266989 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Giudizio di rinvio - Decisione - Termine.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE
Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della ordinanza applicativa di una misura cautelare personale coercitiva, il tribunale del riesame può disporre per il deposito del provvedimento, nei casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni, un termine superiore ai trenta giorni indicati nell'art. 311, comma quinto bis, cod. proc. pen, ma, comunque, non superiore a quello di quarantacinque giorni dalla decisione, secondo quanto previsto dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)