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Sez. 1, Sentenza n. 48949 del 07/11/2019 Cc. (dep. 02/12/2019) Rv. 277823 - 01

ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Psicopatologia dell’interessato incidente sull’esercizio delle facoltà processuali - Dovere per il giudice di procedere ai necessari accertamenti al fine dell’eventuale nomina di un curatore speciale ex art. 666, comma 9 cod. proc. pen. - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277823-01

ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel procedimento di sorveglianza, il giudice che abbia acquisito fondati elementi per ritenere sussistente una situazione psicopatologica dell'interessato idonea ad incidere sull'esercizio, da parte del medesimo, delle facoltà processuali è tenuto, analogamente a quanto previsto per il giudizio di cognizione dall'art. 70, commi 1 e 2, cod. proc. pen., a svolgere anche d'ufficio i necessari accertamenti, al fine di accertare se ricorrano gli estremi per eventualmente procedere alla nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 666, comma 8, cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento con cui il presidente del tribunale di sorveglianza aveva "de plano" dichiarato inammissibile l'opposizione presentata nell'interesse di un detenuto straniero avverso il provvedimento di espulsione del magistrato di sorveglianza a seguito di rinuncia formulata personalmente dal detenuto, nonostante che all'atto di opposizione fosse allegata documentazione attestante una patologia mentale non lieve del medesimo, che aveva comportato la nomina di un amministratore di sostegno).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 70 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 70 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Cod. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)