diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 22749 del 09/03/2007 Cc. (dep. 11/06/2007) Rv. 236770 - 01

IMPUTATO - CAPACITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | Applicabilità nel procedimento di esecuzione - Esclusione - Ragioni - Sopravvenuta infermità psichica del condannato - Provvedimenti conseguenti - Competenza del magistrato di sorveglianza.
Stato
decisa il 2007-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236770-01

IMPUTATO - CAPACITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE

La sospensione del procedimento penale per infermità mentale dell'imputato ex art. 71 cod.proc.pen. è applicabile solo nel procedimento di cognizione e non nel procedimento esecutivo, che è diversamente strutturato, in quanto in esso è meramente facoltativo l'intervento della parte interessata che, ex art. 666 comma ottavo cod.proc.pen., se si trova in stato di infermità mentale è assistita da un tutore o, in difetto, da un curatore provvisorio appositamente nominato. (La Corte ha inoltre precisato che, se la sopravvenuta infermità psichica del condannato è tale da non consentire l'esecuzione della pena, nei confronti dello stesso possono essere assunti i provvedimenti previsti dall'art. 148 cod.pen., di competenza del magistrato di sorveglianza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 71 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 8, Cod. Pen. art. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)