Sez. 2, Sentenza n. 1281 del 22/02/1980 (Rv. 404780 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A CONSEGNE RIPARTITE - CONSEGNA RIPARTITA DELLA MERCE A RICHIESTA DEL COMPRATORE - PATTO STIPULATO IN FAVORE DI QUEST'ULTIMO - RICHIESTA DI TUTTA LA MERCE IN UN'UNICA SOLUZIONE - DETERMINAZIONE DEL DANNO SUBITO PER L'INADEMPIMENTO DEL VENDITORE - CRITERI - FATTISPECIE.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A CONSEGNE RIPARTITE - CONSEGNA RIPARTITA DELLA MERCE A RICHIESTA DEL COMPRATORE - PATTO STIPULATO IN FAVORE DI QUEST'ULTIMO - RICHIESTA DI TUTTA LA MERCE IN UN'UNICA SOLUZIONE - DETERMINAZIONE DEL DANNO SUBITO PER L'INADEMPIMENTO DEL VENDITORE - CRITERI - FATTISPECIE.*
Se il compratore, a cui favore e stata nel contratto prevista la consegna ripartita della merce a sua richiesta, non si avvalga della facolta concessagli e chieda la consegna di tutta la merce in un'unica soluzione, si applica, per la Determinazione del danno dal medesimo subito per l'inadempimento del venditore, la norma di cui al primo comma dell'art 1518 cod civ, in base alla quale, se la cosa appartiene ad un genus, la misura del danno e costituita dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno in cui la consegna della merce avrebbe dovuto essere effettuata, salva la prova di un maggior danno. (nella specie, in cui il compratore aveva richiesto la consegna di tutta la merce in data 21 settembre 1972, e stato ritenuto esatto il riferimento, per la Determinazione del danno, al prezzo minimo corrente alla data -fine ottobre 1972- fissata come termine massimo per l'adempimento della prestazione). (V 2659/67, mass n 330076).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1518
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)