Sez. 3, Sentenza n. 2659 del 27/10/1967 (Rv. 330076 - 01)
VENDITA - VENDITA DI COSE MOBILI - NORMALE DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO - COSA CON PREZZO RISULTANTE DA MERCURIALI - AMMONTARE DEL RISARCIMENTO - DIFFERENZA FRA IL PREZZO PATTUITO E QUELLO CORRENTE - PROVA DEL MAGGIOR DANNO - ONERE.*
VENDITA - VENDITA DI COSE MOBILI - NORMALE DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO - COSA CON PREZZO RISULTANTE DA MERCURIALI - AMMONTARE DEL RISARCIMENTO - DIFFERENZA FRA IL PREZZO PATTUITO E QUELLO CORRENTE - PROVA DEL MAGGIOR DANNO - ONERE.*
Il principio generale, in tema di inadempienza contrattuale, secondo cui il risarcimento del danno e comprensivo della perdita subita dal creditore e del mancato guadagno, ove entrambi ne siano conseguenza immediata e diretta, trova, in tema di compravendita, un'applicazione particolare nell'art. 1518 limitatamente a quelle cose che abbiano per oggetto un prezzo risultante, tra l'altro, da apposite mercuriali. In tal caso la rivalsa del danno e costituita dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno in cui la consegna doveva essere effettuata. Dalla norma non e esclusa la rivalsa del maggior danno eventualmente subito dalla parte adempiente, ma l'Onere della relativa prova incombe a detta parte.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1518, Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)