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Sez. 3, Sentenza n. 2659 del 27/10/1967 (Rv. 330076 - 01)

VENDITA - VENDITA DI COSE MOBILI - NORMALE DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO - COSA CON PREZZO RISULTANTE DA MERCURIALI - AMMONTARE DEL RISARCIMENTO - DIFFERENZA FRA IL PREZZO PATTUITO E QUELLO CORRENTE - PROVA DEL MAGGIOR DANNO - ONERE.*
Stato
decisa il 1967-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330076-01

VENDITA - VENDITA DI COSE MOBILI - NORMALE DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO - COSA CON PREZZO RISULTANTE DA MERCURIALI - AMMONTARE DEL RISARCIMENTO - DIFFERENZA FRA IL PREZZO PATTUITO E QUELLO CORRENTE - PROVA DEL MAGGIOR DANNO - ONERE.*

Il principio generale, in tema di inadempienza contrattuale, secondo cui il risarcimento del danno e comprensivo della perdita subita dal creditore e del mancato guadagno, ove entrambi ne siano conseguenza immediata e diretta, trova, in tema di compravendita, un'applicazione particolare nell'art. 1518 limitatamente a quelle cose che abbiano per oggetto un prezzo risultante, tra l'altro, da apposite mercuriali. In tal caso la rivalsa del danno e costituita dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno in cui la consegna doveva essere effettuata. Dalla norma non e esclusa la rivalsa del maggior danno eventualmente subito dalla parte adempiente, ma l'Onere della relativa prova incombe a detta parte.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1518, Cod. Civ. art. 1223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)