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Sez. L, Sentenza n. 2710 del 30/03/1988 (Rv. 458388 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - DIRITTO ALLA CORRISPONDENTE QUALIFICA - CONDIZIONI - ORDINE SCRITTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA - ORDINE SCRITTO DI TRASFERIMENTO SENZA ENUNCIAZIONE DEL CARATTERE SUPERIORE DELLE NUOVE MANSIONI - DIRITTO ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458388-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - DIRITTO ALLA CORRISPONDENTE QUALIFICA - CONDIZIONI - ORDINE SCRITTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA - ORDINE SCRITTO DI TRASFERIMENTO SENZA ENUNCIAZIONE DEL CARATTERE SUPERIORE DELLE NUOVE MANSIONI - DIRITTO ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Nel rapporto di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, disciplinato dalla normativa contenuta nel R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 e nel relativo regolamento allegato a, perché il dipendente adibito a mansioni di grado superiore maturi, nella ricorrenza delle condizioni previste dalla normativa speciale, il diritto all'effettiva promozione alla corrispondente qualifica superiore, è necessario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 18 dell'allegato a al citato R.d. del 1931, che la destinazione alle superiori mansioni costituisca adempimento di un ordine del direttore dell'azienda e che tale ordine sia stato espresso in una Forma scritta, attesa la gravità delle conseguenze che possono derivare a carico dell'azienda medesima. Qualora, però, si sia in presenza di un ordine scritto di trasferimento senza l'esplicita enunciazione che le nuove mansioni assegnate sono superiori a quelle in precedenza svolte, ciò non è sufficiente per escludere il diritto all'effettiva promozione, ove sia dato - in base a qualsiasi altro utile elemento probatorio - accertare che le nuove mansioni siano in realtà superiori a quelle anteriormente svolte e tali da poter essere inquadrate in una equivalente qualifica superiore. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che il lavoratore, il quale, con ordine scritto del direttore dell'azienda del 9 giugno 1979, era stato assegnato, nell'ambito del servizio programmazione, al settore documentazione, avesse acquisito il diritto alla qualifica di primo funzionario, essendo le mansioni attribuitegli superiori a quelle della qualifica di assistente di prima da lui rivestita). (Conf 550/83, mass n 425325; (Conf 3597/79, mass n 400008).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)