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Sez. L, Sentenza n. 3597 del 27/06/1979 (Rv. 400008 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - DIRITTO ALLA CORRISPONDENTE QUALIFICA - CONDIZIONI - ORDINE SCRITTO EX ARTT 1 E 18 DELLO ALLEGATO A AL RD N 148 DEL 1931 - ORDINE SCRITTO DI TRASFERIMENTO SENZA ENUNCIAZIONE DEL CARATTERE SUPERIORE DELLE NUOVE MANSIONI - DIRITTO ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400008-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - DIRITTO ALLA CORRISPONDENTE QUALIFICA - CONDIZIONI - ORDINE SCRITTO EX ARTT 1 E 18 DELLO ALLEGATO A AL RD N 148 DEL 1931 - ORDINE SCRITTO DI TRASFERIMENTO SENZA ENUNCIAZIONE DEL CARATTERE SUPERIORE DELLE NUOVE MANSIONI - DIRITTO ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE - CONDIZIONI.*

Nel rapporto di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, disciplinato dalla normativa contenuta nel RD 8 gennaio 1931 n 148 e nel relativo regolamento allegato a, perche il dipendente adibito a mansioni di grado superiore maturi, nella ricorrenza delle condizioni previste dalla normativa speciale, il diritto all'effettiva promozione alla corrispondente qualifica superiore, e necessario, ai sensi del combinato disposto degli artt 1 e 18 dell'allegato a al citato RD del 1931, che la destinazione alle superiori mansioni costituisca adempimento di un ordine del direttore dell'azienda e che tale ordine sia stato espresso in una Forma scritta, attesa la gravita delle conseguenze che possono derivare a carico dell'azienda medesima. Qualora, pero, si sia in presenza di un ordine scritto di trasferimento senza l'esplicita enunciazione che le nuove mansioni assegnate sono superiori a quelle in precedenza svolte, cio non e sufficiente per escludere il diritto all'effettiva promozione, ove sia dato - in base a qualsiasi altro utile elemento probatorio - accertare che le nuove mansioni siano in realta superiori a quelle anteriormente svolte e tali da poter essere inquadrate in una equivalente qualifica superiore. (V 1887/74, mass n 370098; (Conf 3476/78, mass n 392954).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)