Sez. 3, Sentenza n. 1072 del 01/02/2000 (Rv. 533315 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE | Preventiva richiesta del danno all'assicuratore - Dispensa dall'onere relativo - Condizioni.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il danneggiato è dispensato dall'onere della preventiva richiesta del danno allo assicuratore, quale condizione di proponibilità della domanda nei confronti dell'autore dell'illecito o del responsabile civile, (art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990) qualora, con riguardo al momento in cui decide di esperire l'azione risarcitoria, non sia in grado, nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza, di identificare la compagnia assicuratrice. La suddetta dispensa, pertanto, va riconosciuta nel caso in cui il danneggiato abbia formulato al responsabile civile, per iscritto, precisa ed inequivoca richiesta di comunicazione della denominazione della società assicuratrice, senza ricevere risposta, mentre resta a tal fine irrilevante che il danneggiato stesso, all'atto del sinistro, abbia mancato di rilevare i dati forniti dal contrassegno assicurativo, esposto sul veicolo del danneggiante, in quanto un siffatto adempimento non previsto dalla legge e non sempre possibile, non può ritenersi doveroso, alla stregua di criteri di comune diligenza, riferendosi ad un momento anteriore a quello della formulazione della pretesa risarcitoria.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)