Sez. 3, Sentenza n. 2655 del 21/02/2003 (Rv. 560647 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE | Preventiva richiesta del danno all'assicuratore - Necessità - Dispensa dall'onere relativo - Condizioni.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il danneggiato è dispensato dall'onere della preventiva richiesta del danno all'assicuratore, che costituisce condizione di proponibilità della domanda nei confronti sia dell'autore dell'illecito che del responsabile civile ex art. 22 della legge n. 990 del 1969, soltanto qualora dimostri l'incolpevole impossibilità di identificare l'assicuratore, impossibilità protrattasi fino alla data dell'esperimento dell'azione risarcitoria.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)