diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 21468 del 19/09/2013 (Rv. 627929 - 01)

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - TERMINI | Termine per adire il collegio arbitrale - Natura perentoria - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627929-01

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - TERMINI

In tema di arbitrato rituale il termine, convenzionalmente previsto dalla clausola compromissoria per la promozione del procedimento arbitrale, deve essere qualificato come perentorio, secondo quanto desumibile dallo scopo perseguito e dalla funzione che esso è destinato ad assolvere, in quanto segna il discrimine temporale tra il ricorso alla giustizia arbitrale e l'esercizio del fondamentale diritto alla tutela giurisdizionale e, quindi, il limite di efficacia della deroga all'art. 102, primo comma, Cost., mentre negare la perentorietà vanificherebbe l'utilità del procedimento arbitrale, che sarebbe proponibile "sine die", ed, al contempo, la possibilità di un tempestivo esercizio del diritto garantito a tutti dall'art. 24, primo comma, Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)