Sez. 2, Sentenza n. 844 del 10/02/1981 (Rv. 411335 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DI SPETTANZE PROFESSIONALI A CARICO DEL CLIENTE - RIFERIMENTO AL VALORE EFFETTIVO DELLA CONTROVERSIA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - CONDIZIONE - ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI E DEI CRITERI - OBBLIGATORIETA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DI SPETTANZE PROFESSIONALI A CARICO DEL CLIENTE - RIFERIMENTO AL VALORE EFFETTIVO DELLA CONTROVERSIA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - CONDIZIONE - ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI E DEI CRITERI - OBBLIGATORIETA.*
L'art 6, secondo comma, della tariffa forense allegata al DM 23 dicembre 1976, consente che, in Sede di liquidazione di spettanze professionali a carico del cliente, il giudice 'può avere riguardo al valore effettivo della controversia quando esso 'manifestamentè risulti diverso da quello risultante a norma del codice di rito. Ciò comporta l'Esercizio discrezionale, e non meramente arbitrario, di un potere, con la conseguente necessita di esposizione, sia pure succinta, delle relative ragioni nonche dei criteri a cui esso si ispira.*
Riferimenti normativi: DM 23/12/1976 all. A art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)