Sez. 2, Sentenza n. 15685 del 11/07/2006 (Rv. 592059 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Art.6 d.m. 23 dicembre 1976 - Liquidazione degli onorari professionali a carico del cliente - Potere del giudice di discostarsi dal valore effettivo della controversia - Natura discrezionale - Configurabilità - Conseguenze - Concisa esposizione delle ragioni e dei criteri seguiti - Necessità.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE
L'art.6, secondo comma, della tariffa forense allegata al d.m. 23 dicembre 1976, secondo cui, in sede di liquidazione degli onorari professionali a carico del cliente, "può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile", comporta l'esercizio, da parte del giudice, di un potere discrezionale e non arbitrario, con conseguente necessità di esporre, sia pure in forma succinta, le relative ragioni ed i criteri cui esso si ispira.
Riferimenti normativi: DM Grazia e Giustizia 23/12/1976 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)