Sez. 2, Sentenza n. 1592 del 10/03/1980 (Rv. 405168 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - NULLITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - DOMANDA DI DICHIARAZIONE DELLA NULLITA - PRONUNCIA DI ANNULLAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CORRISPONDENZA FRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO - IN GENERE.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - NULLITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - DOMANDA DI DICHIARAZIONE DELLA NULLITA - PRONUNCIA DI ANNULLAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CORRISPONDENZA FRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO - IN GENERE.*
Dedotto dalla parte attrice un vizio del contratto che consenta soltanto il suo annullamento, non viola il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato il giudice che, in presenza della domanda di dichiarazione di nullita del contratto, ne pronunci invece l'annullamento, trattandosi di un semplice adeguamento riduttivo della pronuncia al fatto accertato, rispetto alla maggiore estensione della domanda proposta.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1441, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)