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Sez. L, Sentenza n. 18858 del 26/09/2016 (Rv. 641224 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - AVVENTIZI (IMPIEGATI NON DI RUOLO) - LICENZIAMENTO | Assenza per malattia - Obbligo per il lavoratore di attivazione del procedimento ex art. 55-septies del d.lgs. n. 165 del 2001 - Sussistenza - Referti della visita fiscale - Idoneità giustificativa - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641224-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - AVVENTIZI (IMPIEGATI NON DI RUOLO) - LICENZIAMENTO

In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di assenza per malattia, il dipendente è tenuto ad attivare la procedura prevista dall'art. 55-septies del d.lgs. n. 165 del 2001, che si conclude con l'inoltro della prescritta certificazione medica al datore di lavoro da parte dell'Inps, sicché non costituiscono idonea giustificazione i referti ottenuti all'esito della visita fiscale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 quater CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 septies CORTE COST., Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)