Sez. 2, Sentenza n. 1485 del 17/10/1970 Ud. (dep. 01/04/1971) Rv. 117424 - 01
PENA - ESECUZIONE - REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - APPELLO DEL SOLO IMPUTATO - REVOCA DEL BENEFICIO - POSSIBILITA - REFORMATIO IN PEIUS - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - INSUSSISTENZA.*
PENA - ESECUZIONE - REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - APPELLO DEL SOLO IMPUTATO - REVOCA DEL BENEFICIO - POSSIBILITA - REFORMATIO IN PEIUS - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - INSUSSISTENZA.*
Anche nel caso di appello del solo imputato, il giudice di secondo grado puo pronunziare la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con una precedente condanna, senza violare il divieto della reformatio in peius, giacche detta revoca opera di diritto nel momento stesso in cui si verifica uno degli eventi previsti dall'art 168 cod pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)