Sez. 1, Sentenza n. 377 del 15/02/1967 (Rv. 326282 - 01)
TRASCRIZIONE - LIBRI FONDIARI (SISTEMA TAVOLARE) - PROVINCE GIA AUSTRIACHE - TRASFERIMENTI DEI DIRITTI REALI - INTAVOLAZIONE - NECESSITA.*
TRASCRIZIONE - LIBRI FONDIARI (SISTEMA TAVOLARE) - PROVINCE GIA AUSTRIACHE - TRASFERIMENTI DEI DIRITTI REALI - INTAVOLAZIONE - NECESSITA.*
Nel sistema della vigente legislazione fondiaria relativa ai territori italiani gia facenti parte dell'impero austro-ungarico, gli acquisti della proprieta e degli altri diritti reali diventano pienamente efficaci soltanto allorche ne sia stata eseguita l'iscrizione nei libri fondiari (art. 2 R.d. 28 marzo 1929, n.429). L'intavolazione nei libri suindicati costituisce formalita essenziale per il trapasso della proprieta e degli altri diritti reali su beni immobili e, finche essa non sia stata eseguita, impedisce la legittimazione del nuovo titolo d'acquisto di fronte ai terzi. (Conf. 2516-60).*
Riferimenti normativi: Legge 28/05/1929 num. 499 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)