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Sez. 2, Sentenza n. 917 del 04/04/1970 (Rv. 346340 - 01)

TRASCRIZIONE - LIBRI FONDIARI (SISTEMA TAVOLARE) - INTAVOLAZIONE - NATURA DI ELEMENTO COSTITUTIVO DEL TRASFERIMENTO, MODIFICAZIONE OD ESTINZIONE DEL DIRITTO - EFFETTI ERGA OMNES DEL TITOLO GIURIDICO E DELLA RELATIVA INTAVOLAZIONE - SUPERAMENTO - GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO DELL'INESISTENZA O DELL'INVALIDITA DEL TITOLO - NECESSITA - CONFLITTO TRA ATTO INTAVOLATO ED ATTO NON INTAVOLATO - PREVALENZA DEL PRIMO - MALAFEDE DELL'ACQUIRENTE - IRRILEVANZA NEL GIUDIZIO DI RIVENDICAZIONE.*
Stato
decisa il 1970-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346340-01

TRASCRIZIONE - LIBRI FONDIARI (SISTEMA TAVOLARE) - INTAVOLAZIONE - NATURA DI ELEMENTO COSTITUTIVO DEL TRASFERIMENTO, MODIFICAZIONE OD ESTINZIONE DEL DIRITTO - EFFETTI ERGA OMNES DEL TITOLO GIURIDICO E DELLA RELATIVA INTAVOLAZIONE - SUPERAMENTO - GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO DELL'INESISTENZA O DELL'INVALIDITA DEL TITOLO - NECESSITA - CONFLITTO TRA ATTO INTAVOLATO ED ATTO NON INTAVOLATO - PREVALENZA DEL PRIMO - MALAFEDE DELL'ACQUIRENTE - IRRILEVANZA NEL GIUDIZIO DI RIVENDICAZIONE.*

L'intavolazione degli Atti (inter vivos e mortis causa) traslativi, modificativi ed estintivi di diritti reali immobiliari, rappresenta, insieme con il titolo giuridico (artt 26, 31, 33 RD 28 marzo 1929, n 499) elemento essenziale della fattispecie complessa riguardante il trasferimento, la modificazione e l'Estinzione di tali diritti (art 2 e 12 detto RD). La fattispecie risultante dal titolo e dalla intavolazione e operativa erga omnes nel senso che e assistita da presunzione di legittimita ed efficacia del diritto intavolato, dipendente dal carattere pubblicistico del controllo preventivo sulle iscrizioni tavolari e superabile soltanto mediante giudizio di accertamento dell'inesistenza o dell'invalidita del titolo giuridico corrispondente e mediante correlativa cancellazione dell'iscrizione tavolare (art 6, 7, 8 citato RD e art 61 testo allegato). Il conflitto tra diritto intavolato e diritto non intavolato, nella ipotesi di doppio acquisto dal medesimo autore, si risolve in favore di colui che ha domandato per primo l'iscrizione nel registro tavolare, ancorche acquirente in malafede o frode (perche le convenzioni concernenti diritti reali immobiliari non iscritte nei libri tavolari determinano effetti meramente obbligatori e non reali e perche anche l'acquisto per usucapione non ha effetto se non iscritto in base a sentenza passata in giudicato e salvo sempre l'acquisto da parte di un terzo, anteriormente all'iscrizione, da colui che risulta proprietario tavolare). L'asserita mala fede del proprietario in ordine alla legittimita del suo titolo di acquisto, regolarmente intavolato, e irrilevante in un giudizio di rivendicazione, nel quale la prova contraria incombente sul convenuto deve riguardare (in relazione al richiamato art 6 RD) l'esistenza di un suo diritto sul bene immobile contestato e non la buona o mala fede dell'attore. (V 3689-68, massima n 336994 2564-67, massima n 329919 329920 377-67, massima n 326282).*

Riferimenti normativi: Legge 28/03/1929 num. 499 art. 26, Cod. Civ. art. 949, Legge 28/03/1929 num. 499 art. 8, Legge 28/03/1929 num. 499 art. 7, Legge 28/03/1929 num. 499 art. 2, Legge 28/03/1929 num. 499 art. 6, Legge 28/03/1929 num. 499 art. 12, Legge 28/03/1929 num. 499 art. 33, Legge 28/03/1929 num. 499 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)