Sez. L, Sentenza n. 3757 del 01/06/1983 (Rv. 428669 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE - SCUOLE PRIVATE - ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO PRESSO QUESTE ULTIME - PRESTAZIONE DI LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - OBBLIGO DI SVOLGIMENTO DELLA MEDESIMA ATTIVITÀ PRESSO UNA SCUOLA PUBBLICA E NECESSITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE DELLE AUTORITÀ SCOLASTICHE PUBBLICHE PER L'ATTIVITÀ PRESSO LE PREDETTE SCUOLE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE - SCUOLE PRIVATE - ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO PRESSO QUESTE ULTIME - PRESTAZIONE DI LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - OBBLIGO DI SVOLGIMENTO DELLA MEDESIMA ATTIVITÀ PRESSO UNA SCUOLA PUBBLICA E NECESSITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE DELLE AUTORITÀ SCOLASTICHE PUBBLICHE PER L'ATTIVITÀ PRESSO LE PREDETTE SCUOLE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Costituisce prestazione di lavoro subordinato l'attività di insegnamento svolta presso una scuola privata con continuità e con inserimento dell'insegnante nell'ordinamento e nella struttura della scuola stessa, comprovato dall'estrinsecazione nei confronti di quest'ultimo del potere gerarchico, di coordinamento e di sorveglianza da parte del preside, restando di per sè irrilevante che lo stesso insegnante sia obbligato a svolgere analoga attività presso una scuola pubblica e che la continuazione della prestazione in favore di quella privata sia condizionata al persistere dell'autorizzazione delle autorità scolastiche pubbliche.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)