Sez. L, Sentenza n. 9009 del 03/12/1987 (Rv. 456299 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - INTERESSE ALLO ACCERTAMENTO DELLA NATURA SUBORDINATA - PRECLUSIONE PER LA QUALITÀ DI PUBBLICO IMPIEGATO CONTEMPORANEAMENTE RIVESTITA DALL'ATTORE - INSUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - INTERESSE ALLO ACCERTAMENTO DELLA NATURA SUBORDINATA - PRECLUSIONE PER LA QUALITÀ DI PUBBLICO IMPIEGATO CONTEMPORANEAMENTE RIVESTITA DALL'ATTORE - INSUSSISTENZA.*
L'interesse all'accertamento della natura subordinata, anziché autonoma, di un determinato rapporto di lavoro non è escluso dalla qualità di pubblico impiegato rivestita dall'attore al tempo dello svolgimento della prestazione lavorativa privata, atteso che questa - nonostante il particolare status del lavoratore (rilevante solo nel rapporto pubblicistico e sotto il profilo disciplinare) - è idonea a produrre la Costituzione della posizione assicurativa previdenziale nell'Assicurazione generale obbligatoria; né a tale idoneità è di ostacolo il divieto di cumulo di pensione statale con quello dell'a.G.o. (art. 6 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092), riferendosi la norma solo all'ipotesi di attività lavorativa plurima succedutesi nel tempo e soggette a regimi obbligatori differenziati. (V 3757/83, mass n 428669).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2116, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)